Bilanci
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
Nota:
Bilancio unico di Ateneo di esercizio 2024
Allegati
delibera_n127_cda_bilancio_2024: delibera_n127_cda_bilancio_2024.pdf(Pubblicato il 06/06/2025 - Aggiornato il 06/06/2025 - 1398 kb - pdf)
Relazione del collegio dei revisori: allegato_al_verbale_n_250.pdf(Pubblicato il 06/06/2025 - Aggiornato il 06/06/2025 - 1580 kb - pdf)
Relazione sintetica sulla ricerca 2024: relazione_sintetica_ricerca_2024.pdf(Pubblicato il 06/06/2025 - Aggiornato il 06/06/2025 - 790 kb - pdf)
Bilancio unico d'Ateneo di esercizio al 31/12/2024 in forma sintetica, aggregata e semplificata con rappresentazioni grafiche: bilancio_forma_abbreviata.pdf(Pubblicato il 06/06/2025 - Aggiornato il 06/06/2025 - 473 kb - pdf)
