Consulenti e collaboratori

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 15 commi 1, 2, 3, 4

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico


Nota:

Per i dati antecedenti al 1 luglio 2024, la sezione Amministrazione Trasparente - Consulenti e Collaboratori del portale d'Ateneo è consultabile al link  Archivio amministrazione Trasparente - Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza 

Per i dati successivi al 1 luglio 2024  sono pubblicati in questa sezione ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del D.lgs n. 33/2013 sia gli incarichi a soggetti esterni no dipendenti pubblici che gli incarichi conferiti a dipendenti dell'Ateneo  con l'utilizzo del collegamento ipertestuale alla banca dati del Dipartimento della Funzione Pubblica - dati PerlaPA-Dipartimento Funzione Pubblica (art.9-bis, co.2, D.Lgs 33/2013) che contiene tutti gli elementi richiesti dalla normativa di riferimento.

 Anagrafe delle Prestazioni - PerlaPA

In questa sezione sono pubblicati, altresì, in formato tabellare, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 33/2013, dati, informazioni e documenti concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza conferiti dall’Ateneo a soggetti esterni che l'Università L'Orientale non è tenuta a comunicare alla Funzione Pubblica in quanto oggetto di comunicazione da parte delle amministrazioni di appartenenza dei soggetti incaricati.

Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

Contenuto inserito il 11-07-2024 aggiornato al 21-09-2026

I dati antecedenti al 1° luglio 2024 sono consultabili al corrispondente link  dell' ARCHIVIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

 

Contenuto inserito il 30-07-2024 aggiornato al 24-09-2025

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