Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Ufficio performance, formazione e anticorruzione
Competenze
Formazione: raccolta e analisi delle richieste formative del personale; promozione della formazione obbligatoria per il personale dell'ateneo; programmazione, organizzazione e valutazione delle attivitā di formazione erogate.
Performance: attivitā di consulenza ed assistenza sul Sistema di Monitoraggio e Valutazione della Performance; gestione dell'intero ciclo della performance dalla redazione schede di valutazione alla analisi dei dati aggregati.
Anticorruzione: funzioni di consulenza e controllo sui procedimenti, adeguamento alle linee guida ANAC; attivitā di raccordo con le funzioni della trasparenza e della performance.
