Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Ufficio Relazioni Pubbliche, Trasparenza e Protezione Dati
a) garantisce l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione (legge 241/90);
b) agevola l'utilizzazione dei servizi illustrandone le disposizioni normative e amministrative;
c) attua i processi di verifica della qualità dei servizi e del loro gradimento;
d) garantisce l'informazione fra gli Uffici e con il pubblico;
e) collabora con il Responsabile Privacy;
f) supporta il Comitato Unico di garanzia - CUG - nelle relazioni con gli altri Uffici per attuare le proprie iniziative programmatiche.